Argomenti di Istituto Bea

Corsi obbligatori lavoratori

By bea | Published marzo 19th, 2012

 

 

 

Corsi OBBLIGATORI per la formazione nei luoghi di lavoro per 
Datori di Lavoro\RSPP, lavoratori preposti e dirigenti. 
Nuovo Accordo Stato-Regioni. 

lo scorso 26 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regioni sui corsi di formazione OBBLIGATORI per datori di lavoro che intendano o che già svolgono direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 34 comma 2 e 3 del D.lgs 81/2008) e per i lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dall’art. 37 comma 2 del medesimo D.lgs.

Gli Accordi prevedono importanti modifiche sulle ore di formazione necessarie a ogni singola figura per adempiere al proprio obbligo formativo, suddividendo le aziende in tre categorie, a seconda del codice di classificazione ATECO:

Attività a rischio Basso:commercio, attività artigianali (carrozzerie, parrucchiere, panifici, lavanderie, ecc), alberghi, ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni culturali sportive, servizi domestici.

Attività a rischio Medio:agricoltura, pesca, trasporti, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione.

Attività a rischio Alto:industrie estrattive, costruzioni, alimentari, tessile, conciario, legno, carta, metalli, costruzioni meccaniche ed elettriche, auto, mobili, energia, rifiuti, chimica, gomma, impiantistica, sanità, assistenza sociale residenziale. 

Quanto sopra è una breve elencazione riportata sugli Accordi per capitoli dei codici ATECO (indicati in visura camerale). Quest’ultimi sono tantissimi, quindi ogni attività ha un suo codice ATECO dal quale si può capire in quale livello di rischio è inserita. Ogni imprenditore dovrà verificare dove ricade la propria azienda. Le tabelle di correlazione codice ATECO – ATTIVITA’ sono disponibili in Associazione. 

La formazione, che riguarderà tutti i lavoratori già in forza, dovrà compiersi entro e non oltre un anno (ovvero il 26/01/2013), mentre per i neoassunti entro 60 giorni dall’assunzione.

Fermo restando l’obbligo di aggiornamento periodico, viene riconosciuta la formazione già svolta in materia di sicurezza (ovvero effettuata con docenze, corsi e attestati di formazione):

  • Per lavoratori e preposti: la formazione svolta nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

  • Per i Datori di Lavoro RSPP: la formazione svolta nel rispetto dell’art. 3 del DM 16/01/1997 ovvero le 16 ore di formazione RSPP o la raccomandata A.R. di autonomina inviata allo SPISAL prima del 31/12/1996.

  • Per i dirigenti:la formazione svolta nel rispetto dei contenuti dell’art. 3 del DM 16/01/1997 oppure nel rispetto dei contenuti del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.

Le sanzioni previste per la mancata formazione sono piuttosto onerose (da 1.200 € a 5.200 €) e in caso di infortunio del lavoratore hanno anche ambito penale.

 

 

 

Riduzione premio inail

By bea | Published maggio 20th, 2011

Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi, hanno tempo fino al 28 febbraio di ogni anno, per presentare il modello OT/24 per la riduzione del tasso medio di tariffa.

 

 

LAVORATORI/

ANNO

RIDUZIONE

Fino a 10

30%

 Da 11 a 50

23%

 Da 51 a 100

18%

 Da 101 a 200

15%

 Da 201 a 500

12%

    Oltre 500

  7%

 

Valutazione del rischio stress lavoro correlato

By admin | Published maggio 18th, 2011

Entro il 31/12/2010 tutte le aziende avranno l’obbligo di integrare “la valutazione del rischio in essere” con ”la valutazione del rischio stress lavoro correlato”, al fine di individuare quei gruppi omogenei di lavoratori che, svolgendo la loro mansione, potrebbero risultare esposti a tale rischio e di intraprendere quindi le azioni più efficaci per eliminarlo o ridurlo.

La valutazione del rischio in oggetto , come indicato dall’Accordo Europeo 8 Ottobre 2004 e dall’accordo interconfederale 09/06/2008, dovrà tenere in considerazione, tra gli altri, alcuni indicatori di stress tra i quali:

- L’assenteismo

- L’aumento del tasso di infortuni sul luogo di lavoro

- Le manifestazioni somatiche (manifestazioni di alterazione della salute personale del lavoratore)

- Le manifestazioni comportamentali (scarsa concentrazione, difficoltà a prendere decisioni, conflittualità interpersonali tra lavoratori)

Qualora dalla valutazione non emergessero fattori di criticità legati allo stress lavoro correlato, la stessa potrebbe concludersi con l’impegno da parte del Datore di Lavoro a monitorare eventuali comportamenti anomali, anche segnalati dal medico competente o dall’ufficio personale ove presente, al fine di verificarne il legame con fattori lavorativi.

Il nostro Istituto rimane comunque a disposizione per qualsiasi informazione.