Sorveglianza Sanitaria

Secondo il comma 1 dell’art. 41, D. Lgs. 81/08 s.m.i., la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La tabella che segue indica i riferimenti normativi nei quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Norme per la Sorveglianza Sanitaria
D.P.R. n. 303/1956 Abrogato da art. 304, D. Lgs. 81/08 s.m.i. Norme generali per l’igiene del lavoro
D.P.R. n. 321/1956 In vigore Lavori nei cassoni
D.P.R. n. 302/1956 In vigore Rilascio licenza di fochino
D.P.R. n. 128/1959 In vigore Lavori in cava
D.P.R. n. 1124/1965 Integrato e modificato: in vigore Esposizione a silice e amianto
D.P.R. n. 962/1982 Abrogato da art. 13, D. Lgs. 66/2000 Cloruro di vinile monomero
D. Lgs. 277/1991 Abrogato da art. 304 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. Rumore, amianto
D. Lgs. 241/2000 In vigore Radiazioni ionizzanti classe B
D. Lgs. 626/1994 Abrogato dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. Movimentazione manuale dei carichi, videoterminalisti (attività superiore a 20 ore settimanali) agenti cancerogeni, agenti biologici, visite richieste ai lavoratori
L. n. 196/1997 In vigore Lavoro temporaneo
D. Lgs. 345/1999 In vigore Lavoro minorile
D. Lgs. 532/1999 Abrogato da art. 19, D. Lgs. 66/2003 Lavoro notturno
D. Lgs. n. 151/2001 In vigore Testo unico in materia di lavoratrici gestanti
D. Lgs. n. 25/2002 In vigore Rischi chimici

La sorveglianza sanitaria, da parte del medico competente, comprende:

  • la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
  • le visite mediche preventive svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Le visite mediche non possono essere effettuate:

  • per accertare stati di gravidanza;
  • negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche vengono effettuate a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Le visite sono inoltre finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Bisogna comunque sottolineare che la sorveglianza sanitaria non può essere ritenuta uno strumento della prevenzione: per quanto una diagnosi possa essere effettuata precocemente al momento dell’individuazione della malattia la stessa risulta essere è già in atto.
Strumenti della prevenzione devono dunque essere l’eliminazione o la riduzione al minimo dell’esposizione a fattori di rischio.