Secondo il comma 1 dell’art. 41, D. Lgs. 81/08 s.m.i., la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
- nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La tabella che segue indica i riferimenti normativi nei quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
| Norme per la Sorveglianza Sanitaria | ||
| D.P.R. n. 303/1956 | Abrogato da art. 304, D. Lgs. 81/08 s.m.i. | Norme generali per l’igiene del lavoro |
| D.P.R. n. 321/1956 | In vigore | Lavori nei cassoni |
| D.P.R. n. 302/1956 | In vigore | Rilascio licenza di fochino |
| D.P.R. n. 128/1959 | In vigore | Lavori in cava |
| D.P.R. n. 1124/1965 | Integrato e modificato: in vigore | Esposizione a silice e amianto |
| D.P.R. n. 962/1982 | Abrogato da art. 13, D. Lgs. 66/2000 | Cloruro di vinile monomero |
| D. Lgs. 277/1991 | Abrogato da art. 304 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. | Rumore, amianto |
| D. Lgs. 241/2000 | In vigore | Radiazioni ionizzanti classe B |
| D. Lgs. 626/1994 | Abrogato dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. | Movimentazione manuale dei carichi, videoterminalisti (attività superiore a 20 ore settimanali) agenti cancerogeni, agenti biologici, visite richieste ai lavoratori |
| L. n. 196/1997 | In vigore | Lavoro temporaneo |
| D. Lgs. 345/1999 | In vigore | Lavoro minorile |
| D. Lgs. 532/1999 | Abrogato da art. 19, D. Lgs. 66/2003 | Lavoro notturno |
| D. Lgs. n. 151/2001 | In vigore | Testo unico in materia di lavoratrici gestanti |
| D. Lgs. n. 25/2002 | In vigore | Rischi chimici |
La sorveglianza sanitaria, da parte del medico competente, comprende:
- la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
- le visite mediche preventive svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Le visite mediche non possono essere effettuate:
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche vengono effettuate a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Le visite sono inoltre finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Bisogna comunque sottolineare che la sorveglianza sanitaria non può essere ritenuta uno strumento della prevenzione: per quanto una diagnosi possa essere effettuata precocemente al momento dell’individuazione della malattia la stessa risulta essere è già in atto.
Strumenti della prevenzione devono dunque essere l’eliminazione o la riduzione al minimo dell’esposizione a fattori di rischio.

