Attualmente vige nel nostro paese un sistema cosiddetto “misto”. La legge n. 455/1943 ed il D.P.R. n. 1124/1965 e relativi aggiornamenti e integrazioni prevedono l’assicurazione contro la silicosi, l’asbestosi e altre malattie da agenti chimici, fisici e biologici.
Queste norme indicano gli agenti che causano la malattia professionale e specificano anche le lavorazioni che possono far contrarre queste malattie stabilendo il principio di presunzione del nesso causale; vale a dire che se viene riscontrata una di queste malattie ed il lavoratore è stato impiegato in una delle lavorazioni previste dalle tabelle, si da per scontato il nesso causale esposizione lavorativa = malattia.
Accanto a queste malattie indicate come “tabellate” la sentenza n. 179/1988 della C. C. ha esteso la tutela assicurativa anche alle malattie cosiddette “non tabellate”, cioè a quelle che insorgono per esposizione a fattori di rischio diversi da quelli previsti dalle tabelle di legge o a causa degli stessi agenti ma per esposizioni dovute a lavorazioni diverse.
La differenza sta nel fatto che per le malattie “non tabellate” non vige il principio di presunzione del nesso causale e l’onere della prova è a carico del lavoratore.
Il medico competente deve pertanto diagnosticare qualunque malattia egli rilevi nel lavoratore, in particolare qualsiasi malattia che possa essersi sviluppata o possa trovare un nesso causale nel lavoro svolto dall’ammalato stesso.
In presenza di sospetto e/o accertamento di malattia professionale il medico ha una serie di obblighi (referto, compilazione del certificato di malattia professionale, ecc.) a cui deve adempiere con perizia.

